SEGNALAZIONE ILLECITI
(WHISTLEBLOWING)

TABELLA DELLE REVISIONI

 
Rev Data Autore Descrizione delle modifiche
00 27/03/2019 OdV Prima Emissione
01 01/02/2022 Compliance Coordinator Inserimento ricettori mail
02 21/11/2023 HR & Legal Director
OdV
Revisione integrale della procedura alla luce del D. Lgs. n. 24/2023 (“Decreto Whistleblowing”)
03 27/02/2025 HR Specialist Aggiornamento alla luce dell’utilizzo del Canale di Segnalazione Interno di cui alla presente Procedura per la trasmissione di segnalazioni rientranti nell’ambito della Parità di Genere (UNI PdR 125/2022) ed Inclusività del luogo di lavoro.

Ultima revisione

Redatto da: Verificato da: Approvato da:
HR Specialist HR & Legal Director President
Chiara Gatti Alessandro Bolognini Enrico Piero Bassani

1. SCOPO

La Direttiva Europea (2019/1937) sul Whistleblowing (il termine deriva dalla frase “to blow the whistle” letteralmente “soffiare il fischietto”, riferita all’azione di un poliziotto che tenta di fermare un’azione illecita) è stata implementata in Italia dal D. Lgs. n. 24/2023 (“Decreto Whistleblowing”) il quale disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
La presente Procedura recepisce le novità introdotte dalla norma e definisce pertanto le nuove modalità adottate dalla Società per attuare quanto previsto dalla suddetta Direttiva innanzitutto istituendo gli adeguati canali di comunicazione per la ricezione, l’analisi ed il trattamento delle segnalazioni dei comportamenti illegittimi.
Tale sistema definisce quindi gli aspetti di natura organizzativa e procedurale dei sistemi interni ed esterni di segnalazione delle violazioni per consentire ai soggetti titolati a segnalare gli atti o i fatti che possono costituire una violazione di legge. Detto sistema, prevede, altresì, due principi portanti dell’istituto della segnalazione illeciti:
• la tutela del soggetto segnalante le violazioni contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
• la garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione.

2. RIFERIMENTI
Vengono di seguito indicati i principali riferimenti della presente procedura a disposizioni normative interne ed esterne alla Società.

2.1. Riferimenti Interni
– Codice Etico;
– Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001;
– procedure sviluppate nel rispetto del Regolamento GDPR 679/2016;
– procedure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente.

2.2. Riferimenti esterni
– Legge n. 287/1990 – “Norme a tutela della concorrenza e del mercato”;
– D. Lgs. n. 385/1993 – “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
– D. Lgs. n. 58/1998 – “Testo unico della finanza”;
– D. Lgs. n. 231/2001 – “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
– D. Lgs. n. 152/2006 – “Norme in materia ambientale”;
– D. Lgs. n. 81/2007 – “Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza”;
– Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (regolamento sugli abusi di mercato) che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione;
– Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento;
– Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
– Direttiva Europea sul Whistleblowing (2019/1937);
– D. Lgs. N. 24/2023 (“Decreto Whistleblowing”);
– Politica per la Parità di Genere;
– UNI PdR 125/2022.

3. DEFINIZIONI
Ai fini di cui alla presente Procedura i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

 

Definizioni/ Abbreviazioni

Descrizione

Violazioni

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società.

Società

Movi S.p.A.

Organi Sociali

• Consiglio di amministrazione;
• Amministratore Delegato;
• Collegio Sindacale;
• Comitati.

Segnalazione

Comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni. Può essere:
–  anonima: comunicazione sprovvista degli elementi che rendono possibile l’identificazione del Segnalante;
–  interna: comunicazione, scritta od orale, presentata tramite i canali di segnalazione interni predisposti dalla Società;
esterna: comunicazione, scritta od orale presentata tramite il canale di segnalazione istituito da ANAC.

Canali di segnalazione

Canali comunicativi attraverso i quali è possibile formulare le segnalazioni, possono essere interni o esterni.

Segnalante

Persona fisica che effettua la segnalazione, sia tramite i canali di segnalazione interna sia tramite i canali di segnalazione esterna, o attraverso la divulgazione pubblica.

Segnalato

Persona fisica o giuridica cui il Segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito segnalato o soggetto comunque implicato nella violazione.

Facilitatore

Persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo.

Contesto lavorativo

Attività lavorative, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti lavorativi, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Comitato di Gestione delle Segnalazioni

Soggetto preposto alla raccolta delle segnalazioni e del loro affidamento al Gestore della Segnalazione.

Gestore della Segnalazione

Soggetto che gestisce la segnalazione in ragione del suo contenuto (può essere l’OdV o l’HR & Legal Director).

OdV

Organismo di Vigilanza nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Informazioni sulle violazioni

Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Riscontro

Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Ritorsione

Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia un danno.

Seguito

Azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Divulgazione pubblica

Comunicazione di pubblico dominio delle violazioni effettuate tramite mezzi in grado di raggiungere un numero elevato di persone (stampa, internet).

4. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO: I DESTINATARI
I soggetti Destinatari della procedura sono i potenziali Segnalanti. In particolare:
• gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso Movi SpA (qui di seguito Movi);
• i lavoratori subordinati di Movi;
• i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso Movi;
• i lavoratori o i collaboratori di Movi che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
• i collaboratori, i tirocinanti, i liberi professionisti, i consulenti, i fornitori, i clienti, i volontari e, più in generale, chiunque sia in relazione d’interessi con Movi, siano essi retribuiti e non.
A tal riguardo non è necessario che la Segnalazione o la divulgazione pubblica avvengano in costanza del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico posto che possono essere effettuate anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto stesso.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO: LE SEGNALAZIONI
5.1. L’oggetto delle segnalazioni
La procedura riguarda le segnalazioni relative a:
• violazioni delle disposizioni normative nazionali che si traducono in illeciti civili, amministrativi, contabili, penali diversi dai reati previsti dal Decreto 231;
• condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“Modello 231”), del Codice Etico;
• violazioni della normativa europea, ed in particolare:
– illeciti relativi alla violazione della normativa europea e nazionale nell’ambito di specifici settori tra i quali, per quanto rilevanti per Movi, appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell’ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
– atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea ovvero abusi sulle procedure di fornitura in grado di aggredire il budget dell’Unione Europea (es., frodi, frodi IVA, condotte corruttive, appropriazione indebita, qualsivoglia ulteriore attività illegale connessa alle spese dell’Unione Europea);
– atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (es. atti contrari alla concorrenza, abusi di aiuti statali, elusione fiscale delle imposte sulle società e qualsivoglia ulteriore attività illegale protesa ad ottenere un vantaggio fiscale).
• Segnalazioni aventi ad oggetto un comportamento scorretto in relazione ai temi rilevanti per la Parità di Genere (UNI PdR 125/2022), nonchè eventuali ipotesi di abusi e molestie sul luogo di lavoro, indirizzate – mediante il Canale Interno di Segnalazione di cui alla presente Procedura – al Comitato di Gestione delle Segnalazioni e successivamente inoltrate a chi di competenza (i.e. Comitato Guida, HR) per l’eventuale fase istruttoria di cui al successivo par. 7.3.

Sono escluse dall’ambito di applicazione della procedura:
a. le contestazioni, rivendicazioni, discriminazioni, vertenze di lavoro, o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
b. le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
c. le comunicazioni di carattere commerciale (es. i reclami);
d. informazioni già di dominio pubblico (ad esempio: articoli di giornale, rapporti pubblici di audit, etc).

5.2 Il contenuto delle segnalazioni
Le segnalazioni devono essere circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi, complete ed esaustive.
Laddove possibile, il Segnalante deve fornire:
• i propri dati identificativi (nome e cognome) e il rapporto (dipendente, consulente, fornitore ecc.) con la Società;
• una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
• l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
• le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i a cui/ai quali sono attribuiti i fatti segnalati;
• eventuali documenti a supporto della segnalazione;
• indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
• ogni altra informazione utile ad accertare la sussistenza dei fatti segnalati.
Sono irrilevanti i motivi che hanno indotto il Segnalante a procedere con la Segnalazione ovvero la divulgazione pubblica.

Sono ammesse anche le segnalazioni anonime purché circostanziate e adeguatamente documentate.
Non potranno essere trattate quelle segnalazioni affette da genericità, approssimazione o che si traducono in mere doglianze.

La presente Procedura non modifica in alcun modo le modalità di segnalazione all’OdV e i relativi poteri di controllo per le materie di competenza, prescritte dalla legislazione vigente e dal Modello Organizzativo adottato ex D. Lgs. n. 231/2001 dalla Società.
Pertanto, qualora la segnalazione riguardi i reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001, il Soggetto Preposto alla raccolta Segnalazione provvede ad inoltrarla anche all’OdV.

6. I CANALI DI SEGNALAZIONE
6.1 I canali di segnalazione interna
Le Segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta sia in forma orale attraverso i canali di seguito elencati:
• canale di segnalazione specificatamente dedicato a Movi (piattaforma Whistlelink accessibile dalla homepage del sito aziendale), che permette di effettuare una segnalazione sia in forma scritta sia in forma orale tramite registrazione con eventuale camuffamento della voce;
• richiesta da parte del Segnalante di un incontro diretto con il Gestore della Segnalazioni fissato entro un termine ragionevole (e comunque non superiore a 5 giorni lavorativi).
In tale ipotesi, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione formulata oralmente nel corso dell’incontro è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni Comitato Segnalazioni mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto ovvero mediante verbale, il quale deve essere sottoscritto dal Segnalante.

Per quanto concerne le comunicazioni dirette all’Organismo di Vigilanza, le medesime sono effettuate – così come prescritto dal Modello 231- tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail dedicato dell’OdV: vigilanza231@movigroup.com
Qualora la Segnalazione interna sia presentata tramite un canale diverso da quelli espressamente menzionati, il ricevente deve trasmettere la Segnalazione tempestivamente (e non oltre sette giorni dal suo ricevimento) al Gestore delle Segnalazioni dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

6.2 I canali di segnalazione esterna
Ferma restando la preferenza per i canali di Segnalazione interna, il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna indirizzata all’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) solo qualora al momento della presentazione:
a. il canale di Segnalazione interna non sia ancora stato attivato ovvero, anche se attivato non fosse conforme a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing;
b. abbia già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
c. abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
d. abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
A tal fine, l’ANAC ha predisposto i canali di seguito elencati:
• piattaforma informatica per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni dei fatti illeciti e delle comunicazioni di misure ritorsive accessibile al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
• un servizio telefonico con operatore che, previa presentazione vocale dell’informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa, consente l’acquisizione delle segnalazioni orali;
• un incontro diretto fissato tramite un termine ragionevole, previa presentazione vocale dell’informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa.

6.2 La divulgazione pubblica
Ferma restando la preferenza per canali di Segnalazione interna e il ricorso all’ANAC, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, beneficiando della protezione prevista dal Decreto Whistleblowing, solo qualora al momento della presentazione:
a. abbia previamente effettuato una Segnalazione interna e/o esterna e non sia stato dato riscontro nei termini previsti;
b. abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c. abbia fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in quanto si sospetta che le prove possano essere occultate o distrutte o che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione.

6.2 Denuncia all’autorità giudiziaria
La persona segnalante può comunque effettuare una denuncia all’Autorità Giudiziaria e contabile. Ove ricorrano i presupposti, il segnalante avrà diritto a tutte le tutele previste dal decreto.

7. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE
La gestione del canale di Segnalazione interno è assegnata al Comitato di Gestione delle Segnalazioni nominato dal CdA di Movi, costituito dall’OdV e dall’HR & Legal Director della Società. Il Comitato tratta le segnalazioni interne ricevute in maniera riservata, tutelando il Segnalante (e i soggetti al medesimo equiparati), l’onorabilità e l’identità del Segnalato.
Il processo di gestione della Segnalazione è articolato nei seguenti cinque passaggi che devono essere adeguatamente documentati:
a. valutazione preliminare;
b. istruttoria;
c. decisione;
d. monitoraggio delle azioni correttive;
e. conservazione della documentazione e reporting.

7.2 Valutazione preliminare
Il Comitato delle Segnalazioni effettua una valutazione preliminare della Segnalazione garantendo una gestione appropriata della stessa ed in particolare:
• affida la segnalazione al Gestore appropriato sulla base del contenuto della segnalazione;
• esclude il soggetto segnalato dal processo di gestione della Segnalazione qualora essa si riferisca ad un membro del Comitato di gestione delle segnalazioni;
• entro sette giorni dalla data di ricezione della Segnalazione rilascia al Segnalante l’avviso di ricevimento della stessa;
• verifica che la Segnalazione sia sufficientemente dettagliata per procedere alla sua valutazione;
• mantiene le interlocuzioni con il Segnalante, anche al fine di richiedere a quest’ultimo eventuali integrazioni;
• archivia le Segnalazioni:
a. non rientranti nell’ambito di applicazione della procedura inoltrando le stesse, se necessario, ad altre Direzioni/Funzioni aziendali competenti;
b. palesemente infondate o in malafede o di contenuto talmente generico da non permettere di poter dare seguito alla stessa;
• se la Segnalazione è sufficientemente dettagliata, procede con la fase descritta al punto 7.2.
Le motivazioni dell’eventuale decisione di archiviazione del Gestore delle Segnalazioni sono formalizzate per iscritto e comunicate al Segnalante.

7.3 Istruttoria
Il Gestore delle Segnalazioni procede come di seguito:
• effettua specifiche attività di accertamento (es. analisi documentale, interviste, indagini interne) facendosi assistere, ove necessario, sia da altre strutture aziendali sia da consulenti esterni;
• laddove ritenuto necessario, intervista il Segnalante e ulteriori persone che possano riferire in merito ai fatti oggetto di Segnalazione documentando tali attività tramite registrazione dell’incontro ovvero mediante la redazione di un verbale dell’incontro che dovrà essere sottoscritto dall’interlocutore per approvazione;
• interrompe l’attività istruttoria qualora ritenga che a seguito delle attività di approfondimento svolte, la Segnalazione sia infondata, oppure l’identità del Segnalante risulti indispensabile per procedere e il Segnalante non presti il proprio consenso a manifestarla, avendo cura in ogni caso di formalizzare le motivazioni a sostegno dell’archiviazione;
• dà riscontro al Segnalante in merito all’esito dell’istruttoria.
Nella fase di istruttoria e verifica, il Gestore delle Segnalazioni garantisce imparzialità, equità e accuratezza dell’analisi e valutazione della Segnalazione, confidenzialità delle informazioni raccolte e la riservatezza dell’identità del Segnalante.
Il Gestore delle Segnalazioni può condividere con le funzioni e i professionisti eventualmente coinvolti unicamente le informazioni strettamente necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, e comunicare l’identità del Segnalante, se nota, solo con l’esplicito consenso di quest’ultimo. In assenza di consenso, il Gestore delle Segnalazioni non può condividere alcuna informazione, fatto o elemento di prova che possa consentire l’identificazione del Segnalante.

7.4 Decisione
Una volta ultimata la fase istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni può assumere le seguenti decisioni:
• archiviazioni senza rilievi;
• raccomandazione di azioni correttive coordinandosi con qualsiasi altra funzione competente;
• proposte di provvedimenti disciplinari, coinvolgendo le funzioni competenti;
• informativa tempestiva al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Comitato Rischi e all’OdV (per le tematiche di competenza 231), per le opportune valutazioni in merito ad eventuali azioni da intraprendere per quanto di competenza.
Formalizzata la decisione, il Gestore delle Segnalazioni, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento (ovvero in mancanza dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione), fornisce riscontro al Segnalante e consolida una relazione sull’indagine svolta.

7.5 Monitoraggio delle azioni correttive
È onere dei Responsabili delle funzioni/processi interessati dalla Segnalazione dare attuazione alle raccomandazioni ricevute e alle azioni correttive individuate dal Gestore delle Segnalazioni il quale ne monitora l’attuazione fornendo periodici aggiornamenti al Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale e all’OdV, se coinvolto.

7.6 Reporting e archiviazione della documentazione
Le valutazioni e le decisioni del Gestore delle Segnalazioni sono formalizzate per iscritto e sono archiviate in cartelle protette, al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento.
Tutta la documentazione sarà conservata, per cinque anni dalla data di chiusura delle attività istruttorie. Termine che può prolungarsi nei casi previsti dalla legge.

8. LA PROTEZIONE PER I SOGGETTI COINVOLTI
8.1 Il sistema di protezione del Segnalante e dei soggetti al medesimo equiparati
Il sistema di protezione del Segnalante trova applicazione anche nei confronti di soggetti diversi che potrebbero essere destinatari di ritorsioni in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia nonché del particolare rapporto che li lega al Segnalante. In particolare:
• i Facilitatori;
• le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante (es. colleghi, collaboratori, ex-colleghi) che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
• ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
• agli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del Segnalante;
• agli enti presso i quali il Segnalante lavora;
• enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.
Inoltre, il sistema di protezione trova applicazione anche qualora la Segnalazione sia effettuata:
• quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fatti precontrattuali;
• durante il periodo di prova;
• successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Il sistema di protezione del Segnalante (e dei soggetti al medesimo equiparati) si compone dunque delle seguenti tutele:

i. la tutela della riservatezza e dei dati personali
Il personale che è coinvolto, a qualsivoglia titolo, nella gestione di una segnalazione, è tenuto a garantire la massima riservatezza sull’identità dei soggetti su qualsivoglia informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità e sui fatti segnalati, salvi i casi in cui:
• il Segnalante presti il proprio consenso alla rivelazione di tali informazioni a persone diverse rispetto a quelle competenti;
• nell’ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del Segnalato, qualora l’identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del Segnalato, in presenza di espresso consenso del Segnalante alla rivelazione della propria identità e previa comunicazione scritta delle motivazioni che conducono al disvelamento dell’identità del medesimo;
• nell’ambito delle procedure di segnalazione interna ed esterna, la rivelazione dell’identità del Segnalante risulti indispensabile anche ai fini della difesa del Segnalato, in presenza di espresso consenso del Segnalante alla rivelazione della propria identità e previa comunicazione scritta delle motivazioni che conducono al disvelamento dell’identità del medesimo.
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.
Il modello di ricezione e gestione delle segnalazioni deve essere sottoposto a DPIA (Data Protection Impact Assessment, ex art. 35 GDPR) al fine di identificare e adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio RID (Riservatezza, Integrità e Disponibilità).
Il Titolare del trattamento dei dati personali nella gestione delle segnalazioni è individuato nella persona giuridica di Movi.

ii. la tutela da eventuali misure ritorsive
Affinché il Segnalante possa beneficiare di protezione è necessario che vi sia uno stretto collegamento tra la Segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole che provochi, abbia provocato o possa provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
I Segnalanti possono comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito e l’Autorità è tenuta ad informare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

iii. le limitazioni della responsabilità penale, civile, amministrativa
Non è punibile colui che attraverso la propria Segnalazione: riveli o diffonda informazioni su violazioni coperte dall’obbligo di segreto (es. professionale, d’ufficio, industriale) ovvero relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali; riveli informazioni su violazioni che offendono la reputazione del Segnalato.
Il Segnalante può beneficiare di tale limitazione solo qualora il medesimo: abbia fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni sia necessaria per svelare la violazione; oppure qualora il medesimo abbia agito nel rispetto delle condizioni previste per effettuare la Segnalazione sia essa interna ovvero esterna o per procedere alla divulgazione pubblica.
La responsabilità non è esclusa per comportamenti, atti o omissioni non collegati alla Segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
La procedura lascia, inoltre, impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell’ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile. È altresì sanzionato il comportamento del Segnalante che effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni infondate. Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura, tra le quali le Segnalazioni interne manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti coinvolti nella Segnalazione.

8.2 Il sistema di protezione del Segnalato o di altri soggetti coinvolti
Al Segnalato e a persone comunque coinvolte nella Segnalazione, in quanto nella medesima menzionate, è riconosciuta la tutela della riservatezza della propria identità, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche di carattere reputazionale, all’interno del contesto lavorativo
Il Segnalato potrà essere contattato dal Gestore delle Segnalazioni e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento. Il Segnalato non ha diritto di ottenere le indicazioni circa l’origine della Segnalazione né tanto meno di ricevere indicazioni circa i dati personali del Segnalante.
La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l’obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato.

9. REGISTRAZIONE, DIFFUSIONE E ARCHIVIAZIONE
La procedura è pubblicata in versione integrale sul gestionale aziendale e collegata alla piattaforma Whistlelink.
Il Comitato di Gestione delle Segnalazioni rende conto semestralmente al Consiglio di Amministrazione di Movi, al Collegio Sindacale, e all’OdV del corretto funzionamento dei canali interni di Segnalazione, riportando in una relazione, le informazioni aggregate sulle risultanze dell’attività svolta e sul seguito dato alle Segnalazioni ricevute, nel rispetto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

10. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA
Al fine di incentivare l’utilizzo dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità, Movi illustra al personale in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di Segnalazione adottato, tanto con informativa scritta a tutti che in occasione di specifici incontri formativi aziendali, oltre che in occasione di ogni nuovo ingresso in azienda.
La procedura sarà divulgata a mezzo e-mail a tutta la struttura, pubblicata sul gestionale aziendale e comunque sempre a disposizione presso la funzione HR e la funzione Quality & Regulatory.

11. FLUSSO OPERATIVO STANDARD

12. REGISTRAZIONI

Doc-ID

Doc-Title

MOD 231 PRO 03.01

Segnalazione delle Violazioni

13. ALLEGATI

n- ALLEGATO

Titolo del documento

ALL. 1 231 PRO 03

Informativa Privacy

ALL. 2 231 PRO 03

Esemplificazione di tipologie di segnalazioni

ALLEGATO
ESEMPLIFICAZIONE DI TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI

Si fornisce un elenco, esemplificativo e non esaustivo, di alcune condotte che possono essere oggetto di Segnalazione ai sensi della procedura. In particolare:

 

Tipologie di segnalazioni

Esemplificazioni

Riciclaggio di denaro

  • inadeguata valutazione del profilo di rischio di un cliente ai fini dell’antiriciclaggio;
  • inadeguata due diligence della clientela al momento dell’onboarding di un nuovo cliente;
  • omessa valutazione degli indici di anomalia che potrebbero indurre a segnalare una operazione sospetta;
  • mancata identificazione di tutte le parti di una relazione commerciale.

Antitrust

  • sottrazione dei clienti ai concorrenti di minori dimensioni alternando il costo dei servizi offerti;
  • utilizzo diretto o indiretto della propria posizione dominante per imporre prezzi non equi o condizioni contrattuali sleali;
  • subordinazione della vendita di un prodotto ad un altro per limitare la concorrenza sul mercato.

Amministrazione delle risorse umane

 

  • mancato rispetto della normativa in materia di retribuzione e orari (es. retribuzione minima);
  • mancata concessione di benefici per i dipendenti previsti dalla legge e dal contratto (es. pensioni, assistenza sanitaria);
  • mancato rispetto dei diritti dei lavoratori (es. congedo maternità);
  • mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie (es. imposta sul reddito, comunicazioni alle autorità del lavoro);
  • Abusi, molestie, episodi di “mobbing” sul luogo di lavoro;
  • Situazioni che possano direttamente o indirettamente minare l’inclusività dell’ambiente di lavoro.

 

Conflitto di interessi

  • situazioni che potrebbero compromettere la capacità di un dipendente di agire con integrità e imparzialità o essere interpretate come tali;
  • assunzione di un parente o prossimo congiunto di un dipendente in violazione della normativa interna;
  • svolgimento di una attività retribuita da parte di un dipendente all’esterno che potrebbe essere in concorrenza con l’attività aziendale, senza preventiva autorizzazione;
  • mancata adozione di misure correttive appropriate per la gestione del conflitto di interessi.

Corruzione (anche tra privati)

  • accettazione di pagamenti, regali, forme di intrattenimento o altri benefici indebiti da clienti o partner commerciali;
  • promessa o elargizione di denaro, regali o altri benefici a pubblici funzionari, clienti o partner commerciali;
  • omessa valutazione degli indici di anomalia (es. richiesta di modificare il destinatario dei pagamenti, richiesta di pagamento internazionale, rifiuto di fornire informazioni);
  • esecuzione incompleta della due diligence su clienti o partner commerciali.

Cultura di correttezza etica e sostenibilità

  • manifestazione di comportamenti contrari ai principi etici;
  • mancata promozione dell’integrazione del personale più vulnerabile;
  • mancata riduzione dell’impatto ambientale diretto o indiretto delle attività svolte.

Discriminazioni, molestie e ritorsioni

  • iniquità di trattamento o distinzioni basate su età, disabilità, genere, gravidanza, orientamento sessuale, origine etnica;
  • ritorsioni nei confronti del Segnalante;
  • comportamenti inappropriati, gesti indesiderati e/o molestie nei confronti di altri dipendenti;
  • ogni altro tema rilevante in relazione alla Prassi di Riferimento 125/2022 ed ai valori della DE&I ai quali MOVI si è uniformata;
  • utilizzo di linguaggio, in comunicazioni formali e non, decisamente inappropriato o contenente battute a sfondo sessuale o denigratorio.

Evasione ed elusione fiscale

  • mancato rispetto delle procedure interne per la predisposizione delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari;
  • emissione di fatture o di altri documenti per operazioni anche solo parzialmente inesistenti;
  • mancato rispetto dei contratti infragruppo ovvero alterazione del prezzo dei beni e servizi resi e/o ricevuti;
  • mancata trasparenza e correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse alle autorità.

Finanziamento del terrorismo

  • mancata esecuzione di una adeguata due diligence della clientela al momento dell’onboarding di un nuovo cliente;

  • accettazione/disposizione di pagamenti per conto e/o a favore di persone inserite in elenchi dei terroristi (es. elenchi ONU, UE, OFAC);
  • mancata esecuzione dei processi di verifica (screening) per garantire l’individuazione di terroristi e il congelamento dei fondi;
  • omessa valutazione degli indici di anomalia che potrebbero indurre a segnalare una operazione sospetta;
  • mancata identificazione di tutte le parti di una relazione commerciale.

Frodi

  • atti intenzionali, diversi da quelli già compresi nell’ambito di altri rischi compliance, compiuti illegalmente dal personale amministrativo, al fine di ottenere un profitto per sé o per altri che comportino un danno per la Società;
  • furti nei confronti della Società o dei colleghi, contraffazione di firme, falsificazione di fatture o note spese.

Informazioni finanziarie

  • alterazione delle informazioni necessarie per la preparazione dei bilanci, dei report per le autorità e dei documenti pubblicamente depositati.

Marketing e pubblicità

  • non conformità delle pubblicità dei prodotti alle disposizioni normative;
  • diffusione di informazioni non veritiere o incomplete sui servizi e prodotti offerti dalla società;
  • comunicazioni pubblicitarie denigratorie dei prodotti e servizi offerti da concorrenti;

Protezione dei beni e dei dati aziendali

  • utilizzo improprio da parte dei dipendenti di dispositivi, materiali o locali aziendali;
  • diffusione di informazioni, dati finanziari o documenti riservati;
  • mancata adozione di forme di tutela della proprietà intellettuale o violazioni delle stesse.

Sanzioni internazionali

  • instaurazione di rapporti commerciali con clienti internazionali che operano in settori ad alto rischio e/o in aree ad alto rischio;
  • fornitura, diretta o indiretta, di servizi finanziari a soggetti inclusi negli elenchi delle sanzioni ONU, UE, statunitensi o locali;
  • mancata applicazione dello strumento di verifica per l’identificazione di individui oggetto di sanzioni.

Sicurezza sul lavoro

  • mancata adozione dei presidi per garantire un ambiente di lavoro non è salubre e sicuro;
  • mancato rispetto delle misure di sicurezza.

Sistemi di sicurezza e IT

  • mancata attuazione della procedura per garantire un accesso sicuro agli ambienti IT.

Tutela della vita privata e dei dati personali

  • mancata informativa in merito alle modalità di trattamento e utilizzo dei dati personali;
  • conservazione dei dati senza aver stabilito un adeguato periodo di conservazione degli stessi.
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